UNIONE DI NAVIGAZIONE INTERNA ITALIANA

(Ente Morale con D.M. 1866 del 19.6.1992)

 

Costituita il 19 dicembre 1919

STATUTO approvato dal Consiglio Federale - Dicembre 1920.

Aggiornato a seguito di deliberazioni del consiglio Generale il 9 giugno 1986, il 19 settembre 2003

Riaggiornato dall' Assemblea il 25 marzo 2009 e approvato dalla Prefettura di Venezia

 

Art. 1

E' istituita l'Unione di Navigazione Interna Italiana alla quale possono partecipare le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti Pubblici, i Consorzi, le Società, le Aziende, le Associazioni degli operatori direttamente o indirettamente interessati alla navigazione interna, fluvio-marittima ed alla portualità interna.

 

Art. 2

La sede dell' Unione è a Venezia ma sedi periferiche possono essere stabilite qualora risultasse utile ad una miglior perseguimento degli scopi sociali.

Successive variazioni di sede potranno essere determinate con la maggioranza di cui all’art. 9 comma 2.

L’Associazione può costituire in altre località sedi o uffici, sia permanenti che temporanei, per particolari finalità.


 

Art. 3

L'Unione ha per scopo la promozione ed il coordinamento delle attività del settore della navigazione e della portualità interna e della navigazione fluvio-marittima anche nei riflessi dei trasporti integrati. Non ha scopo di lucro.

L’Unione può svolgere ogni attività atta al raggiungimento dei propri fini ed in particolare:

1.    promuove, effettua ricerche ed avanza proposte dirette alla incentivazione ed allo sviluppo del settore, nonché alla funzionalità, all'efficienza ed all'adeguatezza del sistema acque interne.

2.    mantiene rapporti con le autorità nazionali, regionali e locali e con gli organismi ed operatori nazionali ed internazionali del settore anche al fine di contribuire alla elaborazione di piani, programmi e proposte, nonché a promuovere e tutelare gli interessi degli associati;

3.    assicura, direttamente e/o tramite terzi, la preparazione e la partecipazione a convegni e dibattiti su tutti i temi riguardanti e connessi alla navigazione ed alla portualità interna;

4.    elabora e raccoglie studi e pubblicazioni inerenti la materia della navigazione interna e del diritto fluviale;

5.    promuove ogni iniziativa atta alla migliore realizzazione dei piani nazionali, interregionali e regionali e comunque connessi alla navigazione interna, fluvio-marittima ed alla portualità interna, per il traffico mercantile e turistico, attivando la collaborazione degli enti associati e sollecitando le Autorità competenti.

6.    provvede all'informazione agli associati relativamente alle questioni che interessano il settore, per ciò avvalendosi anche di forme di collaborazione con le istituzioni, nazionali e non, più consone allo scopo.

7.    nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni, promuove accordi che consentano forme di coordinamento e di collaborazione fra gli Associati e fra questi e le altre componenti, sia territoriali che aziendali, del sistema idroviario. E' per altro ammessa la partecipazione ad iniziative di natura imprenditoriale, purchè strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi statutari.

Possono essere costituiti uno o più Centri Studi o Commissioni o Gruppi di lavoro, relativamente a materie che interessano direttamente la navigazione interna, fluvio-marittima e la portualità interna, sotto la supervisione di un delegato del Presidente. La relativa contabilità dovrà essere separata da quella dell'Unione.

 

Articolo  3 bis Organizzazione territoriale

In adempimento al disposto di cui all’art. 2 del presente Statuto, possono essere individuati, nell’ambito delle diverse realtà regionali, più ambiti territoriali decentrati denominati “sezioni territoriali regionali”.

2°) L’individuazione del numero delle sezioni territoriali regionali è demandata al Regolamento Interno.

3°) All’interno di ciascuna sezione territoriale regionale l’Unione riconosce, promuove e tutela la presenza e l’azione di delegazioni di gruppi di associati, appartenenti o interessati alla realtà territoriale della singola sezione.

4°) Scopi delle sezioni territoriali regionali sono:
a) il miglior raggiungimento degli scopi statutari della Unione in linea con le direttive formulate dagli organi di cui all’art. 16, lettere a), b) e c) del presente Statuto;
b) la promozione dell’associazionismo nella singola sezione regionale ;
c) la rappresentanza della Unione nei confronti delle Istituzioni locali e delle componenti politiche ed associative dell’ambito territoriale di riferimento, in coordinato con il consiglio direttivo dell’Unione;
d) il sostegno delle iniziative promosse dall’Unione ed aventi interesse e rilevanza locale;
e) la promozione ed il sostegno di iniziative volte a sviluppare cointeressenze, sinergie e solidarietà tra gli associati della singola sezione territoriale;
f) lo sviluppo dell’integrazione tra le varie sezioni territoriali.

Articolo 3 ter - Organi della sezione territoriale regionale

1°) In ogni sezione territoriale regionale, quando costituita ai sensi del presente Statuto e del Regolamento Interno, si darà vita ai seguenti organi a rilevanza interna:
a) L’Assemblea della sezione territoriale regionale;
b) Il Consiglio Direttivo della sezione territoriale regionale ;
c) Il Presidente della sezione territoriale regionale

d) Il Coordinatore della sezione territoriale regionale

2°) La disciplina degli organi mandamentali è demandata al Regolamento Interno.


 

Art. 4

Sono organi dell'Unione:

1  l'Assemblea degli associati;

2  il Consiglio;

3  il Presidente

4  Il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 5

L'Assemblea dell'Unione è composta dai Delegati designati da ciascun associato. Ogni associato ha diritto ad un delegato. Gli associati sono suddivisi nei seguenti gruppi:

A)   Amministrazioni territoriali

      (Regioni, Province, Comuni);

B)   Enti operativi

(Autorità portuali, Aziende regionali, Interporti, Aziende a prevalente capitale pubblico, etc.);

      C) Aziende private, attività professionali etc..;

      D) Camere di Commercio;

      E) Associazioni di categoria;

 F) Comitati e società  promo-zionali:

Gli associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da un delegato. L'Assemblea ha facoltà di cooptare fino a cinque membri fra esperti portatori di competenze tecniche ed interessi specifici sulla materia della navigazione interna.

 

Art. 6

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e in sede straordinaria quando il Presidente lo reputi opportuno, od almeno un quarto degli associati ne faccia motivata domanda indicando gli esatti argomenti da trattare.

 

Art. 7

L'Assemblea è convocata per trattare l'ordine del giorno predisposto dal Consiglio e comunicato agli associati almeno 15 giorni prima della data di convocazione, salvo casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto a 7 giorni.

Nessuna deliberazione può essere presa dall'Assemblea su materie che non siano poste all'ordine del giorno.

 

Art. 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi ne fa le veci.

 

Art. 9

Le riunioni dell'Assemblea si tengono a Venezia, ma possono anche essere convocate altrove su deliberazione del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo si tratti di modificazioni allo statuto o di scioglimento dell'Unione o di variazione della sede, nel qual caso dovranno essere presenti i 2/3 dei membri dell'Assemblea.

Quando vi sia parità di voti, quello del Presidente decide la prevalenza.

 

Art. 10

Tutte le cariche decadono simultaneamente ogni triennio.

 

Art. 11

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea ed è composto da:

1.    il Presidente

2.    quindici membri di Consiglio, con almeno un rappresentante per ogni gruppo di associati;

3.    membri di diritto del Consiglio sono i Coordinatori delle Sezioni Territoriali Regionali e dell’Intesa Interregionale per la navigazione interna;

I membri del Consiglio possono essere rieletti.

I membri del Consiglio che siano impossibilitati a partecipare alle sedute o che non rappresentino più l'Ente, l'Azienda o l'Associazione di cui erano espressione, sono dichiarati decaduti alla prima assemblea utile degli associati e sostituiti dalla stessa.

 

Art. 12

Sono di competenza dell'Assemblea:

a.     l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio di cui all’art. 11 e dei Revisori dei Conti;

b.    l'elezione del Presidente, su proposta della Commissione di cui all’art. 18bis, avviene a maggioranza assoluta dei votanti, qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati;

c.     l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nonché la determinazione della misura dei contributi sociali;

d.    l'ammissione e la decadenza degli associati;

e.    la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Unione e quant'altro concorra a tutelarne gli interessi generali e ad assicurarne il migliore funzionamento;

f.       l'adesione ad altri enti nazionali ed internazionali.

g.    delibera in materia di modifiche dello statuto nonché di scioglimento dell'Unione;

h.     la dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio e la loro nomina per sostituzione.

Art. 13

Sono di competenza del Consiglio:

a.     la compilazione dell'ordine del giorno per l'Assemblea degli associati;

b.    la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi;

c.     la determinazione delle linee di politica generale per il perseguimento dei fini sociali e la verifica dei risultati;

d.    la cooperazione con il Presidente nell'espletamento del suo mandato, assistendolo nelle decisioni rilevanti ed urgenti;

e.    l'esamina delle elaborazioni e delle proposte delle speciali Commissioni, Gruppi di lavoro, Centri studi e Consulenti adottando i provvedimenti conseguenti;

f.       la designazione o la nomina dei rappresentanti dell'UNII in tutti gli organismi in cui sia prevista la rappresentanza;

g.    l'apertura e la chiusura di sedi o rappresentanze staccate;

h.     l'elezione dei componenti la Commissione di Designazione di cui all'Art. 18bis;

i.        la nomina dei componenti Centri Studi o di speciali Commissioni o Consulenti o Comitati tecnici o gruppi di lavoro su ogni questione che possa interessare l'Unione;

j.        la proposta all'Assemblea della misura dei contributi sociali;

k.     la verifica sulla regolarità delle domande di adesione e di dimissione dei soci da sottoporre per approvazione all'Assemblea;

l.        l'accertamento delle inadempienze dei soci, loro incompatibilità o indegnità, deliberando le conseguenti misure con una maggioranza dei due terzi dei votanti;

m.  la  facoltà di convocare l'Assemblea qualora la maggioranza assoluta dei votanti lo richieda;

n.     in caso di urgenza, il Consiglio ha la facoltà di prendere deliberazioni ed iniziative anche su materia di competenza dell'Assemblea, salvo a chiederne la ratifica alla prima adunanza dell'Assemblea stessa.

o.    determina, approva e modifica il Regolamento Interno della Unione e gli altri eventuali regolamenti integrativi, compreso quello concernente la disciplina relativa alle sezioni territoriali regionali;

 

 

 

Art. 14

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea ai quale può ammettere ed assistere, senza diritto di voto, anche persone estranee.

Il Presidente può affidare incarichi particolari ai componenti il Consiglio.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, nonché al coordinamento dell'attività dell'UNII, alla vigilanza sull'andamento degli uffici e dei servizi, all'assunzione dei dipendenti ed alla risoluzione del loro rapporto di lavoro.

Il Presidente provvede alla nomina di un proprio delegato, tra i componenti il Consiglio, quale Presidente o Supervisore di Centri Studi, speciali Commissioni, Comitati tecnici o Gruppi di lavoro.

Il Presidente, in caso di motivata urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio riferendo a questo nella prima riunione successiva.

Il Presidente nomina il Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di suo temporaneo impedimento.

 

 

Art. 15

Al finanziamento dell'Unione si provvede:

a.     mediante le quote annue sociali degli associati, stabilite ogni biennio dall'Assemblea, su proposta del Consiglio;

b.    mediante contribuzioni conferite dallo Stato, da Enti o da privati.

La quota sociale dovrà essere versata entro il primo semestre dell'anno solare a cui si riferisce; in caso di ritardo l'associato interessato non potrà prendere parte alle riunioni e, in generale, all'attività dell'Unione. L'impegno al pagamento delle quote sociali, così come l'adesione all'UNII, ha la durata minima di un biennio e si intende rinnovato tacitamente di biennio in biennio se non viene data disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata a firma del legale rappresentante.

Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, fino alla conclusione del primo anno sociale successivo se accolta prima del 30 di giugno, fino al secondo anno sociale successivo se accolta prima del 31 dicembre.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può stabilire la durata dell'impegno al pagamento delle quote anche per una durata diversa.

 

Art. 16

Il servizio di cassa è affidato ad un istituto di Credito designato dal Consiglio su proposta del Presidente.

 

Art. 17

L'anno finanziario dell'Unione coincide con l'anno solare. L’Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo rispettivamente nella sessione autunnale e primaverile.

 

Art. 18

I Revisori dei conti sono in numero di 3 effettivi e di 2 supplenti e durano in carica 3 anni. Al principio di ogni triennio l’Assemblea  ne determina gli emolumenti.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio, seguono l'andamento amministrativo e la contabilità dell'UNII di cui accertano la regolarità riferendone all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

 

Art. 18bis

Al fine di raccogliere, in via riservata, le candidature, oltre che le eventuali autocandidature, alla presidenza dell'UNII attraverso la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di Designazione composta da cinque membri scelti fra più gruppi di Associati.

La Commissione di Designazione è eletta dal Consiglio almeno tre mesi prima all'elezione del Presidente e decade contestualmente all'elezione del Presidente.

E’ compito di detta Commissione sottoporre la rosa dei candidati all’Assemblea.

 

Art. 19

Ai membri del Consiglio ed ai Revisori dei conti saranno rimborsate, a carico dell'Unione, le spese sostenute per ragioni inerenti al proprio mandato così come ai membri del Consiglio nell'espletamento di incarichi particolari.

Al Presidente può essere concessa una indennità di carica con deliberazione del Consiglio.

 

Art. 20

Le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'UNII sono deliberati dall'Assemblea con le modalità di cui all'Art. 9.

Ai soci che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda  il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

In caso di scioglimento dell'UNII, il Consiglio affiderà ad uno o più liquidatori, da essere nominati dall'Assemblea, le incombenze relative.

L'Assemblea stabilirà anche le norme da seguire per il recupero degli eventuali crediti nonché per la ripartizione e la destinazione delle consistenze associative e del patrimonio in generale.

Norma transitoria:

In sede di prima applicazione del presente statuto, la commissione di cui all’art. 18bis, viene nominata dal Comitato di Presidenza in carica e concluderà il proprio compito entro la data per la quale risulta essere stata convocata la prima successiva Assemblea.

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI

 

 

 

DISCIPLINA DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI

 

 

 

 

 

ART. 1: “ Sezioni territoriali regionali"

 

 

1) Nell’ambito dell’Unione sono individuati all’interno della singola regione le sezioni territoriali regionali.

 

 

 

ART. 2: "Scopi e attività”

 

 

Per quanto concerne gli scopi e le attività delle Sezioni Territoriali Regionali si rimanda all’art. 3 bis, comma 4) dello Statuto dell’UNII.

 

 

 

ART. 3: ”Organi delle Sezioni Territoriali Regionali”

 

 

1) Ai sensi dell’art. 3 ter dello Statuto dell’UNII sono Organi delle Sezioni Territoriali Regionali:

 

a) Assemblea degli Associati;

 

b) Consiglio;

 

c) Presidente;

 

d) Coordinatore

 

2) Gli Organi sono rinnovati ogni quattro anni e restano in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dell’Unione.

 

 

 

ART. 4: “Assemblea delle Sezioni Territoriali Regionali – Composizione”

 

1) L’Assemblea è composta dagli associati aventi sede legale, sede staccata o stabilimento in uno dei comuni della Regione di appartenenza della Sezione Territoriale Regionale..

 

2) Ogni singolo associato può far parte di una sola Sezione Territoriale Regionale.

 

3) Deroghe al principio di cui al precedente comma possono essere concesse con delibera del Consiglio UNII a seguito di richiesta scritta e motivata, inoltrata dall’interessato.

 

 

ART. 5: “Assemblea delle Sezioni Territoriali Regionali – Convocazione e Costituzione

 

 

1) L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’UNII d’intesa con il Coordinatore, di sua iniziativa, su deliberazione del Consiglio o su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea.

 

2) La convocazione deve essere fatta tramite comunicazione scritta da spedire, a mezzo lettera e/o fax e/o e-mail, almeno sette giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno, la sede e l’ora dell’adunanza.

 

3) L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

 

4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’UNII, o da uno dei Vice Presidenti da esso delegato o, in loro mancanza, dal Consigliere anziano o da altra persona delegata dal Presidente.

 

5) L’Assemblea delibera in seguito a votazioni che hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale, o a scrutinio segreto. Le modalità di votazione sono prese a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano.

 

6) Le deliberazioni dell’Assemblea sono validamente assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dei presenti, inclusi nel computo gli astenuti.

 

7) Ogni associato ha diritto ad un voto e tale diritto può essere delegato per iscritto solo ad altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

 

 

 

ART. 6: “Assemblea delle Sezioni Territoriali Regionali. Funzioni”

 

 

1) L’Assemblea elegge al suo interno i componenti del Consiglio Direttivo.

 

2) L’Assemblea ha funzione propositiva nei confronti del Consiglio Direttivo per promuovere la trattazione di materie di particolare interesse per l’ambito Mandamentale. L’Assemblea ha altresì la funzione di esprimere pareri consultivi non vincolanti su temi e materie sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 7: “Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali Regionali. Funzioni”

 

 

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, ivi compresi il Presidente e il Coordinatore.

 

2) I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente dell’UNII,  secondo quanto previsto al successivo art.8 punto 2, salvo che per il Presidente dell’UNII il quale è, di diritto, anche Presidente della Sezione Territoriale Regionale e quindi del Consiglio Direttivo.

 

3) Le funzioni del Consiglio Direttivo sono le seguenti:

 

a) elaborare e promuovere l’attività con l’obiettivo di operare nella realtà locale nell’ambito delle indicazioni statutarie e delle direttive elaborate dal Consiglio Direttivo e/o dal Consiglio direttivo dell’UNII; provvedere all’adempimento degli altri compiti previsti ed assegnati dal presente Regolamento e dallo Statuto dell’UNII

 

b) informare il Presidente dell’UNII e il Consiglio dell’UNII di ogni iniziativa intrapresa nella Regione che abbia rilevanza per l’UNII e suggerire le eventuali azioni di intervento;

 

c) favorire, in collaborazione con l’ufficio addetto alla promozione dell’UNII, l’incremento delle iscrizioni di enti e imprese interessate ad aderire all’UNII e intervenire in caso di dimissioni delle stesse;

 

d) collaborare con enti pubblici, scuole, associazioni e tutti coloro che operano nel campo sociale e culturale della Regione, nel rispetto di quanto previsto al precedente punto c);

 

4) La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente d’intesa con il Coordinatore, spontaneamente, o può essere sollecitata su richiesta scritta al Presidente con ordine del giorno motivato di almeno tre membri componenti il Consiglio stesso. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta nei modi stabiliti dal presente articolo. Non verificandosi nessuna delle due ipotesi, il Consiglio Direttivo può essere convocato direttamente dal Presidente dell’UNII.

 

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che lo convoca almeno tre volte all’anno, con ordine del giorno scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata.

 

6) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, con convocazione scritta.

 

7) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, compresi nel computo gli astenuti.

 

8) In caso di assenza o mancanza del Presidente, le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Coordinatore o dal Consigliere anziano.

 

10) Il Presidente può cooptare nel Consiglio Direttivo altri due componenti, senza diritto di voto, scegliendoli fra gli associati appartenenti alla medesima Regione.

 

11) Il Consiglio decade con la decadenza del Presidente dell’UNII.

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8: “Presidente della Sezione Territoriale Regionale. Elezione”

 

 

1) Il Presidente non viene eletto dall’Assemblea della Sezione Territoriale Regionale, ma è di diritto il presidente pro tempore dell’UNII.

 

 

2) La proclamazione del Presidente comporta l’automatica investitura e proclamazione dei componenti il Consiglio Direttivo al cui interno è scelto dal Presidente il Coordinatore.

 

 

 

 

ART. 9: ”Il Presidente della Sezione Territoriale Regionale. Funzioni”

 

 

1) Il Presidente rappresenta l’Assemblea e gli Associati appartenenti alle Sezioni Territoriali Regionali all’interno degli Organi di UNII cui è chiamato a partecipare, nonché con delega del Presidente dell’UNII presso gli enti e le rappresentanze istituzionali, politiche ed associative del  territorio di competenza.

 

2) Il mandato del Presidente della Sezione Territoriale Regionale, termina allo scadere di ciascun mandato del Presidente dell’UNII.

 

3) Al fine di evitare sovrapposizioni con l’attività del Presidente dell’UNII, i Coordinatori Regionali per quanto concerne le attività, incontri, rapporti, con rappresentanti di Enti e Istituzioni aventi carattere provinciale o sovra provinciale (es.: Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Enti regionali) devono previamente concordare ogni tipo di iniziativa con il Presidente dell’UNII.

 

4) In caso di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Coordinatore o, in sua mancanza, dal Consigliere anziano.

 

5) Il Presidente propone all’Assemblea i candidati per la nomina del Consiglio Direttivo.

 

 

 

ART.10: “Il Presidente della Sezione Territoriale Regionale. Decadenza”

 

 

1) Il Presidente della Sezione Territoriale Regionale decade, oltre che alla scadenza del mandato, per dimissioni e/o revoca da parte del Consiglio Direttivo, con delibera assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e motivata da gravi inadempienze e/o violazioni allo Statuto dell’UNII o alle delibere e direttive del Consiglio Direttivo Regionale. In detta votazione il Presidente uscente non ha diritto di voto. Tale decisione deve essere, pena l’inefficacia e commissariamento convalidata dalla Assemblea dell’UNII.

 

2) In caso di dimissioni, di sfiducia o di impedimento, il Consiglio Direttivo Regionale provvede ad avviare la procedura per la nomina del nuovo Presidente, chiedendo all’UNII la sostituzione del Presidente dimissionario, sfiduciato o impedito.

 

3) In ogni caso il Presidente in carica decade con la decadenza del Consiglio Direttivo Regionale.

 

                                                                                                                             

ART. 11: “Il Coordinatore della Sezione Territoriale Regionale. Elezione”

 

1) Il Coordinatore della Sezione Territoriale Regionale viene nominato dal Presidente, all’interno del Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 12: “Il Coordinatore della Sezione Territoriale Regionale. Funzioni”

 

1) Il Coordinatore Regionale per quanto concerne le attività, incontri, rapporti, con rappresentanti di Enti e Istituzioni aventi carattere provinciale o sovra provinciale (es.: Prefettura, Questura, Camera di Commercio, Enti regionali) deve previamente concordare ogni tipo di iniziativa con il Presidente dell’UNII.

 

2) Il Presidente dell’UNII demanda al Coordinatore tutte quelle azioni necessarie per lo svolgimento dell’attività della Sezione Territoriale Regionale.

 

3) Il Coordinatore è chiamato a partecipare, con delega del Presidente dell’UNII, presso gli enti e le rappresentanze istituzionali, politiche ed associative del  territorio di competenza.

 

4) Il Coordinatore rappresenta il Presidente in caso di suo impedimento.

 

5) Il Coordinatore di ciascuna Sezione Territoriale Regionale è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell’UNII, così come previsto dall’art.11, punto III) dello Statuto dell’UNII.

 

 

 

ART. 13: “Il Coordinatore della Sezione Territoriale Regionale. Decadenza”

 

1) Il Coordinatore decade alla scadenza del Consigli Direttivo o quando sfiduciato dal Presidente o per dimissioni accettate dal Presidente o per impedimento.